10.1. - Deroghe

 

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di interesse pubblico, limitatamente alle altezze ed al numero di piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie.

E' altresė ammessa deroga alla destinazione d'uso delle aree destinate ad uso agricolo unicamente per impianti pubblici.

I poteri di deroga sono esercitati con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21/12/1955 n° 1357 della Legge 06/08/1967 n° 765 e nel rispetto della Circolare P.G.R. 30/12/91, n° 21/URE (BUR n°2/92); l'autorizzazione č accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.